Statuto
jazz ... e altre note
statuto
ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ…e ALTRE NOTE
Titolo I
Denominazione – sede
Art. 1 – Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione Culturale “ Jazz…e altre note “
L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede a Piombino (LI) CAP 57025 Via Collodi n° 20, presso Vanni e Vanni Studio Associato.
La modifica della sede dell’associazione all’interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto.
Titolo II
Scopo e oggetto
Art. 2 – Scopo
L’Associazione ha carattere volontario, democratico, apolitico e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
Art. 3 – Oggetto
Essa ha per oggetto:
- promuovere e diffondere la conoscenza e la pratica della musica, del teatro, della danza e e di ogni espressione artistica e culturale
- promuovere e diffondere tutte le forme di cultura, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni, scuole, altre associazioni culturali, di volontariato, di beneficenza, di solidarietà, enti locali e pubblici, anche con la costituzione di gruppi professionali e con la produzione di spettacoli, eventi, incontri e qualunque altra forma di promozione negli ambiti oggetto dell’associazione, nonché la partecipazione ad attività promosse da terzi
L’associazione potrà inoltre esercitare qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi, ivi incluso l’esercizio di attività commerciali in forma accessoria e mai prevalente rispetto alle attività istituzionali.
L’associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio, nonché da privati.
Titolo III
Soci
Art. 4 – Soci
Possono essere soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, partecipano alle attività associative:
- le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale e civile e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi
- altre Associazioni, Circoli, Società, enti pubblici o privati, aventi attività e/o scopi analoghi affini ai propri, comunque non in contrasto con quelli previsti dall’art. 3.
- I soci saranno distinti in quattro categorie:
- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione
- soci ordinari: quelli che, successivamente alla costituzione e dietro presentazione di apposita domanda di ammissione, che verrà valutata ed eventualmente accolta dal Consiglio Direttivo
- soci sostenitori: quelli che per il loro contributo in termini finanziari o di sostegno all’attività, hanno contribuito o contribuiscono in modo particolarmente rilevante alla vita dell’Associazione.
- soci onorari: quelli che si sono distinti per meriti sociali, culturali, sportivi o professionali e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all’Associazione. La qualifica di socio onorario è conferita dal consiglio direttivo all’unanimità.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti gli associati sono tenuti:
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali
- La qualità di socio dà diritto a:
- frequentare i locali dell’associazione
- partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, in particolare alle iniziative culturali e ricreative organizzate dall’associazione ed usufruire dei servizi offerti con le modalità stabilite dal Consiglio Direttive
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi, secondo il principio del voto singolo. Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell’elettorato attivo e passivo, quest’ultimo limitatamente ai maggiorenni.
- Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.
Art. 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per:
- recesso;
- morosità: l’associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall’inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l’associato non può esercitare i diritti spettanti all’associato.
- per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell’immagine dell’associazione. L’esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
- Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 7 – Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il vice Presidente
- il Tesoriere
- il Consiglio dei Probiviri, se nominato
Art. 8 – Assemblea
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all’assemblea. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione. La comunicazione agli associati deve essere inviata agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea: qualora l’Assemblea sia riunita in forma totalitaria, la convocazione sarà ritenuta valida anche se effettuata con minore preavviso.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.
Art. 9 – Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera in materia di:
- approvazione del bilancio consuntivo: a tale proposto, deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
- elezione delle cariche sociali
- tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- approvazione di eventuali regolamenti
- proposta della qualifica di socio onorario
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano di competenza dell’assemblea ordinaria;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione, nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto degli associati. In questi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 10 – Validità e quorum assembleare
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci, e le delibere sono valide se sono approvate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del presente statuto.
Art. 11 – Partecipazione alle assemblee
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 12 – Regole assembleari
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.
Art. 13 – Candidature
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, e può essere composto soltanto da Associati. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni a maggioranza semplice, tranne i casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze più qualificate.
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nella quali vi sia materia su cui deliberare, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera semplice.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- fissare le quote annuali richieste ai soci ordinari, la quota simbolica per i soci onorari e la soglia di contributo minima per essere qualificato “socio sostenitore”
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari
- redigere il bilancio consuntivo
- compilare i regolamenti interni
- stipulare gli atti ed i contratti sociali
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati, di recesso e di esclusione dei soci
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità “da remoto”, a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.
E’ consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare particolari deleghe per aree di competenza specifiche ai singoli membri del Consiglio stesso.
Art. 16 – Reintegrazione del Consiglio Direttivo
In caso di mancanza di uno o più componenti, anche per dimissioni, il Consiglio provvede a sostituirli temporaneamente, tramite cooptazione, con apposita deliberazione fino all’assemblea successiva, che provvederà alla elezione dei nuovi componenti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica, devono immediatamente convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 17 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei soci potrà un Collegio di Probiviri in numero di tre componenti effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente statuto. In occasione dell’approvazione del bilancio è tenuto a presentare una relazione nella quale riferisce sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità.
Art. 19 – Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria dell’ente. Si occupa di amministrare il patrimonio, riscuotere le quote associative ed i proventi delle attività culturali e parallele, eseguire i pagamenti per le spese dell’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, tracciare entrate e uscite archiviando tutta la relativa documentazione e registrando ogni movimento effettuato, curare l’operatività del conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione, ed elaborare il rendiconto annuale di cassa. Garantisce inoltre la trasparenza e la conformità fiscale delle attività.
TITOLO V
Patrimonio
Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, oltre che dalle entrate di cui al successivo Articolo 21, è formato dai contributi versati dagli associati all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art. 21 – Entrate
Le entrate sono costituite da:
- quote associative annue o periodiche degli associati;
- quote di iscrizione;
- contributi ordinari o straordinari degli associati;
- contributi erogati da Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- introiti di manifestazioni culturali organizzate dall’Associazione e da attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 3;
- eventuali liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.
TITOLO VI
Bilancio
Art. 22 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.
Art. 23 – Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati una copia del bilancio stesso.
TITOLO VII
Modifiche e scioglimento
Art. 24 – Modifiche statutarie
Le modifiche del presente statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea dei soci
Art. 25 – Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad Associazioni, preferibilmente con finalità analoghe alla presente Associazione, o anche con scopi diversi, purché appartenenti al mondo associativo.
Art. 26 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Associazioni.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art. 27 – Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall’Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.
Art.28 – Per quanto non espressamente citato nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.